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Revisione dell'accordo legale

Il REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E TUTELA DEL PATRIMONIO

Il diritto di famiglia è l'insieme delle norme che hanno per oggetto i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone che costituiscono, per legge, una famiglia.

La particolarità è che non si prende in considerazione solamente l'interesse del singolo individuo, ma dell'intero gruppo. Il diritto di famiglia ha al suo interno numerose norme di ordine pubblico, non derogabili, che limitano il principio dell'autonomia dei soggetti.

 

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29 comma 1 Costituzione del 1948).

“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato” (art. 16.3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948).

“La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un’adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo” (Parte I, n. 16 Carta Sociale Europea, adottata nel 1961 e riveduta nel 1996, ratificata in Italia nel 1999).

 

Nel corso degli anni, il legislatore, tenendo conto del principio di uguaglianza giuridica dei coniugi, ha modificato la disciplina di alcuni dei rapporti familiari ed ha abrogato alcune norme che sono in contrasto con la Costituzione, attraverso l'attuazione dei principi della Corte Costituzionale.

Lo Studio Legale offre specifica assistenza in merito agli istituti giuridici volti a tutelare gli interessi della famiglia sul piano patrimoniale, quali: 

 

  • Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale consiste nella cogestione da parte di entrambi i coniugi di uno o più beni destinati ai bisogni della famiglia e caratterizzati, essenzialmente, da due vincoli: innanzitutto, i beni non possono essere esecutati per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per i bisogni estranei alla famiglia; ancora, se vi sono figli minori, non si può disporre dei beni senza l’autorizzazione giudiziaria. 

Si tratta di un patrimonio separato e consente, anche tenuto della professione di uno o entrambi i genitori, di proteggere i beni del patrimonio nell’interesse della famiglia e dei figli.

 

  • Patto di famiglia

Il patto di famiglia è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali. In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendola a future dispute ereditarie.

Rappresenta una deroga al divieto dei patti successori, consentendo all’imprenditore di regolare anticipatamente - in vita - parte della propria successione.

 

  • Trust

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore o “trustee”. Il trust rientra a pieno titolo, pertanto, nella categoria degli strumenti di tutela e protezione del patrimonio.

Il trust non è direttamente disciplinato dal nostro sistema normativo, ma è comunque uno strumento giuridico legittimo e attuabile in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Pertanto, il trust è riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico come istituto di diritto privato, ma non è regolamentato dalla legge italiana.
È compito del disponente o del gestore scegliere la legge applicabile fra gli ordinamenti giuridici stranieri che legiferano in modo specifico sul trust (quali, ad esempio, l’Inghilterra). Se, tuttavia, settlor o trustee non effettuano tale scelta, si deve applicare la legge con cui il trust ha più strette connessioni (luogo di gestione, collocazione dei beni, residenza del trustee, residenza del beneficiario, etc.).
In Italia può essere riconosciuto:

  • un trust istituito all’estero;

  • un trust costituito in Italia per beni situati all’estero;

  • un trust istituito da cittadini stranieri in Italia su beni che si trovano in Italia.

Dibattuta è, invece, la possibilità di realizzare un trust c.d. puro o interno, cioè costituito in Italia, da un cittadino italiano e avente a oggetto beni siti nel nostro Paese.

 

  • Vincolo di destinazione

L’art 39 novies del D.L. n. 273/2015, convertito nella legge n. 51/2016, ha introdotto l’art. 2645 ter del cod. civ. la cui rubrica fa espresso riferimento alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Il vincolo di destinazione è, dunque, lo strumento giuridico che consente ad un soggetto (disponente) di destinare uno o più beni, così come i loro frutti, al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. ed in favore di uno o più beneficiari determinati.

Attraverso tale istituto il disponente imprime sui beni, per una durata non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona beneficiata, un vincolo funzionale al soddisfacimento di determinati interessi. I beneficiari potranno essere anche più di uno e anche in ordine successivo, salvo il limite massimo dei 90 anni.

È meritevole, secondo la giurisprudenza di legittimità, ogni interesse non illecito. Il controllo di liceità e meritevolezza del vincolo ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. si risolverà, quindi, in un controllo di conformità del negozio a norme imperative, ordine pubblico e al buon costume e, pertanto, alla legalità costituzionale.

L’effetto tipico del vincolo di destinazione è di tipo segregativo, consistente nel separare i beni "destinati" rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto. Mentre questi ultimi, infatti, subiranno la sorte "ordinaria" (ad esempio saranno aggredibili da tutti i suoi creditori), i beni vincolati e i relativi frutti si esporranno ad aggressione esecutiva solo per l’attuazione coattiva di ragioni di credito sorte in funzione dello scopo di destinazione programmato.

 

  • Comunione legale

La comunione dei beni è, in mancanza di diversa convenzione stipulata dai coniugi, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.). La comunione in generale si ha quando la proprietà o un altro diritto reale spetta a più persone. La comunione tra i coniugi è stabilita per legge come regime primario di regolazione dei loro rapporti, perché rispondente ai principi di solidarietà e uguaglianza che caratterizzano il matrimonio. Questo sistema consente di riequilibrare le risorse di ciascun coniuge, a prescindere dal fatto che la contribuzione all’interno della famiglia avvenga con il lavoro casalingo o con reddito lavorativo. A questo tipo di regime si può derogare scegliendo la separazione dei beni che può essere fatta nell’atto di matrimonio o successivamente mediante atto pubblico.

La comunione nel matrimonio fa sì che cadano in proprietà indivisa al 50% tra i coniugi gli acquisti (anche compiuti separatamente) e una serie di diritti anche obbligatori, durante il matrimonio.

 

  • Comunione convenzionale

La comunione convenzionale si può definire come una variante della comunione legale.

Quindi, anche la comunione convenzionale è una convenzione, ovvero un contratto formale (deve essere stipulato da un notaio alla presenza di due testimoni) tra i coniugi. Detto ciò, poi, l’art. 210 c.c. prevede espressamente che i coniugi possano modificare il regime patrimoniale legale della comunione dei beni.

Con questa convenzione matrimoniale, i coniugi possono apportare ogni modifica al regime della comunione legale, purché sia rispettato quanto disposto degli artt. 210-211 c.c. Si tratta di limiti che non possono essere derogati e modificati dalla volontà delle parti. In particolare è possibile anche prevedere un richiamo alle leggi straniere. Analizziamo in che modo sia possibile.

 

  • Regime di separazione dei beni

La separazione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in virtù del quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

La separazione dei beni non ha nulla a che vedere con la separazione personale consensuale o giudiziale e non incide in alcuno modo su i diritti (anche ereditari) del coniuge.

La separazione dei beni opera solo in presenza di apposita scelta in tal senso da parte dei coniugi che può essere avvenire in due modi:

  • al momento del matrimonio, mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio;

  • in qualsiasi momento successivo al matrimonio, mediante la stipula di una convenzione matrimoniale (un vero e proprio contratto).

 

Separazione dei beni e creditori

Aspetto da considerare è quello della responsabilità per gli eventuali debiti. Essa grava separatamente su ciascuno dei coniugi: questo significa che i creditori possono soddisfarsi solo sui beni del coniuge loro debitore, senza possibilità di aggredire i beni dell’altro coniuge.

 

 

  • Impresa familiare 

L’impresa familiare può definirsi come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. Il familiare che presta il lavoro nell'impresa o nella famiglia ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

L’istituto in esame è volto a tutelare gli interessi dei familiari che prestano il proprio lavoro, in maniera continuativa, all’interno dell’azienda di famiglia, anche lì dove non via sia una regolamentazione pattizia del rapporto di lavoro.

 

  • Regime patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto internazionale privato

E’ necessario distinguere tra rapporti personali e rapporti patrimoniali tra coniugi.

I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o piu' cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono, invece, regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

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